UN MONDO DI CAVALLI DIVERSO, PER IMPARARE A GUARDARE CON I LORO OCCHI, A PENSARE CON LA LORO TESTA E A SEGUIRE IL NOSTRO CUORE CON IL LORO ISTINTO di Alessandra Schieppati

20/09/10

NUOVA ORDINANZA MINISTERIALE PER l’ANEMIA INFETTIVA


Dal 19 settembre 2010 è in vigore il  Piano di sorveglianza e controllo per l'anemia infettiva degli equidi, che rende obbligatorio i controlli sierologici almeno una volta ogni 24 mesi per l'anemia infettiva su tutti gli equidi stanziali di eta' superiore a sei mesi, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione.
In caso di  situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio le regioni e le province autonome possono chiedere al Ministero della salute di essere autorizzate a eseguire controlli con una periodicita' diversa, ad eccezione delle regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria, dove la periodicita' dei controlli e' annuale.
I proprietari o i detentori degli equidi rendono disponibili ai servizi veterinari gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado. Nel caso di mancata messa a disposizione, l'autorita' preposta ai controlli diffida il proprietario o il detentore ad adottare, entro il termine di 15 giorni, gli adempimenti necessari ai fini della corretta applicazione del piano.
I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi, secondo le modalita' indicate dalle regioni o province autonome.
Per i proprietari inadempienti, che movimentano animali in mancanza di controllo sierologico oppure movimentano animali sieropositivi soggetti alle sanzioni previste dall'art. 16, comma1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
Gli animali, eventualmente, sieropositivi sono sottoposti ad isolamento e sequestro in sedi e ricoveri compatibili con le esigenze etologiche degli equidi, permettendo la presenza nella stessa area di piuù soggetti positivi, anche di proprieta' di terzi, purché situati a distanza dagli animali sani recettivi nonché  sottoposti a vigilanza veterinaria. La movimentazione degli animali sieropositivi èconsentita esclusivamente per motivi legati alla tutela della loro salute e benessere, e può avvenire solo dopo la comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale di partenza e di destinazione . Per gli equidi sieropositivi il modello 4 deve essere correttamente compilato, recando l'attestazione sanitaria e la firma del veterinario ufficiale. 

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